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Trattamento dati
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Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Legge delega n.127/2001) e delDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successivisi informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di prestazioni e servizi di consulenza creditizia è finalizzato unicamente:- per eseguire gli obblighi contrattuali previsti; - per eseguire le prestazioni e i servizi di consulenza creditizia richieste; - per adempiere a Sue specifiche richieste; - per fornirle informazioni commerciali su prodotti e servizi; - il conferimento dei dati è comunque necessario per l’esatta esecuzione di quanto previsto per portare a termine il mandato e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta le Sue richieste. Inoltre, il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, indirizzando le relative richieste ai seguenti recapiti: PUGLIA INVEST di FAGGIANO Maurizio, Via Brindisi, 119 72027 San Pietro Vernotico (Br) Fax 178.220.3550 e@mail info@pugliainvest.com PUGLIA INVEST di Faggiano MAurizio 01.01.2011
Avviso norme
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Principali Norme sulla trasparenza di Puglia Invest1. Diritti del cliente Il cliente ha diritto di avere copia: a) del presente Avviso b) del foglio informativo c) del contratto di mediazione, idonea per la stipulazione dello stesso d) del contratto di mediazione stipulato Il contratto di consulenza deve essere redatto in forma scritta ed il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento senza diritto, per Puglia Invest, a ricevere alcun corrispettivo. 2. Autorità degli Agenti in attività finanziaria: é vietato concludere contratti nonchè effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' possibile per gli Agenti in attività finanziaria raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. Puglia Invest promuove e conclude, su incarico di più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB o nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dagli artt. 106 e 114 sexies TUB, senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art. 2 DM 485/2001). L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia. 3. Autorità competente in caso di controversie Per ogni controversia relativa al contratto di mediazione sarà competente a giudicare l'autorità giudiziaria del Tribunale di Brindisi. PUGLIA INVEST di Faggiano Maurizio 01.01.2011
Conferimento incarico
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CONFERIMENTO DI INCARICO di consulenza creditizia a Puglia Invest di Faggiano Maurizio, iscritto all'Albo degli Agenti in attività finanziaria presso l'U.I.C. al n° A89049, Partita Iva 02199530748, Iscrizione R.E.A. 133085 con sede in San Pietro Vernotico in Via Brindisi 119, per il reperimento di un finanziamento che sulla base delle informazioni fornite dal cliente, e su suo conto assunte, riuscirà a reperire in favore dello stesso, anche tramite l’intervento di più intermediari finanziari o enti eroganti. In particolare, si conviene si stabilisce quanto segue: Art. 1 il presente contratto ha una durata di mesi TRE dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Per tale periodo, il Cliente riconosce a Puglia Invest il diritto di esclusiva fino all’estinzione del contratto stesso; Art. 2 il Cliente autorizza Pugliainvest a dare immediatamente corso al presente contratto e dichiara che: a) le informazioni saranno fornite dal Cliente con l’ ausilio del documento denominato ‘SCHEDA DATI’; b) i dati, le notizie e la documentazione fornita corrispondono al vero; c) di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; d) di non trovarsi in stato di bisogno di fornire i documenti concernenti la sua situazione patrimoniale, conferendo facoltà di effettuare gli accertamenti che riterremo più opportuni; Art. 3 Puglia Invest si impegna a: a) eseguire il servizio di consulenza entro il termine di mesi 3 dalla sottoscrizione del presente contratto; b) di adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto; c) a comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e di svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, impegnandosi a rispettare il segreto professionale; Art. 4 il Cliente prende atto che: a) se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicare al cliente nè genericamente nè specificatamente il motivo; b) Puglia Invest non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto; Art. 5 in merito al presente contratto di consulenza al Cliente non sarà richiesta alcuna provvigione da Puglia Invest e che in merito al contratto di Finanziamento le condizioni economichesono specificate nei fogli informativi delle società eroganti; Art. 6 il Cliente può recedere entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione a Puglia Invest a mezzo raccomandata A/R; Art. 7 il Cliente dichiara di essere stato informato oralmente o per iscritto che i dati comunicati saranno usati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di consulenza e per le finalità ad essa connesse e consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi art.13 del D.Lgs. 196/2003; Art. 8 ai sensi dell’ ART. 9, COMMA 4, PARTE IV DEL PROVVEDIMENTO UIC del 29 APRILE 2005 data la chiara evidenza con cui sono individuabili le condizioni contrattuali ed economiche più significative, al presente contratto di mediazione non è unito il documento di sintesi. Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni esplicitate agli art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 e art. 8. PUGLIA INVEST di Faggiano Maurizio 01.01.2011